In tema di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia in caso di contratto di comodato è intervenuta l’Agenzia delle Entrate:
l comodatario, ricordiamo, è titolare di un diritto personale di godimento di un immobile, ma non detiene il diritto di proprietà.
Nel caso in questione l’istante, comodatario di un immobile ad uso abitativo, intende realizzare interventi di ristrutturazione edilizia che danno diritto alla relativa detrazione. A tal riguardo ha chiesto:
In qualità di comodatario di un immobile ad uso abitativo vorrei ristrutturare lo stesso, effettuando interventi edilizi che danno diritto a richiedere la detrazione del 50%. Vi chiedo se il consenso del proprietario ad eseguire i lavori deve risultare da un atto scritto in data antecedente l’inizio dei lavori.
Alla domanda risponde l’Agenzia delle Entrate ricordando, innanzitutto, che possono fruire della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia tutti i soggetti passivi dell’Irpef che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi.
Di conseguenza la detrazione fiscale, oltre che al proprietario dell’immobile, spetta anche a chi lo detiene sulla base di un contratto di locazione o di comodato, a condizione che abbia il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Bonus ristrutturazione 2023, a chi spetta e chi può richiedere la detrazione?
In linea generale possono avere accesso al bonus ristrutturazione 2023 tutti i contribuenti che rispettano i requisiti previsti, ovvero tutti i soggetti chiamati al pagamento delle imposte sui redditi.
Non è vincolante se tali soggetti siano residenti in Italia o meno.
Contrariamente a quanto si possa pensare, l’accesso all’agevolazione non è limitato al proprietario di un immobile.
Anche in questo caso, a livello generale, avrà diritto al bonus ristrutturazione chi sostiene le spese per i lavori ed ha un titolo idoneo all’accesso alla detrazione.
Possono beneficiare del bonus edilizio i seguenti soggetti:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
In alcuni casi possono avere accesso all’agevolazione anche futuri acquirenti, nel caso di firma del contratto preliminare di compravendita.
Tali soggetti devono rispettare le seguenti condizioni:
- avere il possesso dell’immobile;
- eseguire i lavori di ristrutturazione a proprio carico;
- aver registrato il compromesso.