In Italia l’epidemia del coronavirus Covid-19 inizia ad entrare in una lenta fase di decrescita e quindi il Governo, le Regioni e le associazioni sindacali hanno iniziato a riflettere su un protocollo di sicurezza nazionale per la riapertura. A questo proposito il Politecnico di Torino e l’Ordine degli Ingegneri hanno già formulato una strutturata proposta che potrebbe essere presa in seria considerazione nell’organizzazione della riapertura graduale delle attività.
Le Istituzioni hanno già comunque sottolineato come la sicurezza sul lavoro sarà ancora maggiormente prioritaria in questa fase e i controlli da parte degli organi di vigilanza, ASL in primis, raddoppieranno. A questo proposito vogliamo in questo articolo andare a ricordare gli adempimenti fondamentali ai fini della sicurezza sul lavoro che erano previsti già prima dell’epidemia dal D.Lgs. 81/08.
Poiché sarà molto probabile che le attività che riapriranno riceveranno controlli severi è fondamentale che tutto quello già previsto dalla legge al di là del futuro protocollo di sicurezza Covid sia in regola, onde evitare pesanti sanzioni e soprattutto per garantire le massime condizioni di sicurezza a sé stessi, lavoratori e clienti.
A) Quali attività sono sottoposte a questi adempimenti?
1) Imprese e professionisti con uno o più dipendenti (inclusi collaboratori familiari e collaboratori occasionali);
2) Società con più di un socio lavoratore (ad esempio un Bar con due soci anche senza dipendenti è comunque soggetto a questi adempimenti);
3) Condomini con dipendenti (tipo custode).
Sono esclusi soltanto lavoratori autonomi e ditte individuali con attività svolte in assoluta autonomia.
B) Quali sono gli obblighi fondamentali da rispettare?
Per essere in regola dal punto di vista della sicurezza, in attesa di un definitivo protocollo di sicurezza Covid, ai fini della sicurezza sul lavoro i seguenti adempimenti principali (ma non esaustivi) devono essere già regolarizzati dal Datore di Lavoro:
1) Valutazione dei Rischi: il Datore di Lavoro ha il dovere di effettuare la valutazione di tutti i rischi della propria attività (ai quali oggi si aggiunge il rischio biologico Covid-19). Questo può farla in autonomia consultando RSPP, RLS e Lavoratori e/o può avvalersi di un consulente per la sicurezza sul lavoro. Al fine di questo processo viene redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Ricordiamo che il DVR deve avere data certa. Sanzione in caso di assenza: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,37 euro.
2) Nomina RSPP: il Datore di Lavoro ha l’obbligo di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Questo può essere il Datore di Lavoro stesso o un RSPP abilitato a tale ruolo interno o esterno. In entrambi i casi la nomina deve essere accompagnata dai relativi attestati di formazione che devono essere aggiornati ogni 5 anni. Sanzione in caso di inadempienza: Arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.691,98 a euro 7.371,03.
3) Nomina Addetto Antincendio: per ogni reparto o luogo di lavoro dovrà essere nominato dal Datore di Lavoro un Addetto Antincendio e alla Gestione delle Emergenze. In base al livello di rischio incendio (basso, medio o alto), sarà necessario svolgere la formazione e possedere il relativo attestato che deve essere aggiornato ogni 3 anni. Sanzione in caso di inadempienza: Arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 920,90 a euro 4.914,02.
4) Nomina Addetto Primo Soccorso: per ogni reparto o luogo di lavoro dovrà essere nominato dal Datore di Lavoro un Addetto al Primo Soccorso. In base alla categoria aziendale (a,b,c), sarà necessario svolgere la formazione e possedere il relativo attestato che deve essere aggiornato ogni 3 anni. Sanzione in caso di inadempienza: arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.
5) Formazione dei Lavoratori: ogni lavoratore deve ricevere una formazione generale e specifica in merito alla sicurezza sul lavoro in base al livello di rischio aziendale (basso, medio, alto). L’aggiornamento è previsto ogni 5 anni. Sanzione in caso di inadempienza: Arresto da due a quattro mesi o con ammenda da euro 1.474,20 a euro 6.388,23.
6) Elezione RLS: il Datore di Lavoro deve concedere la possibilità ai lavoratori di riunirsi per eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, anche nel caso ci fosse un solo lavoratore. La carica di RLS non può coincidere con quella di RSPP. In caso nessuno dei lavoratori fosse disponibile ad essere eletto a coprire tale incarico, dovrà essere nominato un RLS Territoriale. Il RLS deve essere formato a spese del Datore di Lavoro. L’aggiornamento è annuale. Le sanzioni in caso di mancata formazione sono l’arresto da 2 a 4 mesi oppure una multa da 1.315,00 €. a 5.699,20 €.
7) Fornitura DPI: il Datore di Lavoro deve rendere disponibili per i lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuale adeguati agli esiti della valutazione dei rischi. Sanzione in caso di inadempienza: Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro.
8) Medico Competente: tutte le attività, ad eccezione di casi particolari dove non esistono rischi rilevanti, necessitano della nomina annuale del Medico Competente e relativa visita medica di ogni lavoratore. Sanzione in caso di inadempienza: un’ammenda che va da 1.644,00 a 6.576,00 euro, con l’arresto da 2 a 4 mesi.
9) Estintore: in presenza di almeno un lavoratore l’estintore sul luogo di lavoro è sempre obbligatorio. Se ne consiglia l’installazione di almeno uno ogni 150 mq. L’estintore dovrà essere munito di idonea segnaletica e del Registro Antincendio con l’annotazione della manutenzione semestrale. Sanzione in caso di inadempienza: l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda variabile da euro 1.096,00 a euro 5.260,80.
10) Cassetta Primo Soccorso: in presenza di lavoratori è necessario che il Datore di Lavoro garantisca la presenza di una cassetta di Primo Soccorso omologata in una posizione ben visibile e facilmente raggiungibile. Sanzione in caso di inadempienza: l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 837,62 a 4.467,30 euro.
Questi sono gli adempimenti fondamentali che ogni attività deve regolarizzare per la riapertura, per non rischiare sanzioni anche penali. Anche attività dove siano presenti solo soci lavoratori. Oltre a questi adempimenti ne esistono molti altri che dipendono dalla tipologia di attività svolta, quali la necessità di un piano di emergenza ed evacuazione, la necessità della valutazione approfondita dei rischi specifici, particolari procedure di sicurezza che variano da settore a settore. In qualsiasi caso per qualsiasi attività sono presenti i dieci punti sopracitati.
Oltre questi adempimenti le attività che già attualmente possono lavorare devono rispettare il protocollo condiviso di sicurezza del 14 Marzo 2020.
Come già accennato in precedenza per la graduale riapertura delle attività di Maggio, sarà previsto un nuovo protocollo approfondito e articolato per tutti i settori.
La nostra Società di Ingegneria è attiva per supportare tutte le tipologie di attività nella riapertura, con l’aggiornamento del DVR, la formazione per la Sicurezza, la consulenza per la gestione del rischio Covid-19, sorveglianza sanitaria e visite mediche, con servizi di pulizia e sanificazione e con prodotti assicurativi dedicati.
Il nostro servizio globale di consulenza per la sicurezza sul lavoro a Torino, provincia e in tutto il Piemonte è visionabile per maggiori informazioni e per un eventuale contatto a questo numero 342-1615155 o l’email info@firmitas-ingegneria.com.
La prima consulenza (per qualsiasi vostro dubbio) telefonica o per posta elettronica è assolutamente gratuita!