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Il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 all’articolo 111, comma 2, indica che ‘il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego’.
E il sistema di accesso adottato ‘deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente’.
Trabattelli e sicurezza: l’utilizzo, i vantaggi e gli svantaggi
vantaggi:
- “la rapidità di montaggio;
- la flessibilità d’uso dovuta alla mobilità;
- la versatilità legata alla possibilità di essere riconfigurato rapidamente;
- la stabilità propria;
- l’ingombro ridotto;
- la facilità di trasporto;
- il peso contenuto;
- la sicurezza dovuta alla presenza della protezione collettiva in tutte le fasi di lavoro”.
Invece gli svantaggi nell’utilizzo sono:
- i rischi legati allo spostamento;
- il rischio di ribaltamento;
- l’ingombro di stabilizzatori e telai stabilizzatori;
- il difficoltoso utilizzo su piani fortemente inclinati;
- il difficoltoso utilizzo su terreni poco compatti;
- il difficoltoso utilizzo in lavori ad altezze elevate;
- gli sforzi orizzontali limitati che può compiere il lavoratore quando ad esempio utilizza un trapano;
- l’impossibilità di installare sul trabattello un apparecchio per la manutenzione o per il sollevamento”.
Trabattelli e sicurezza: i criteri per la corretta scelta
Si indica poi che la scelta del trabattello idoneo alla esecuzione di una specifica attività “dipende dalle caratteristiche del sito (spazio disponibile in altezza, spazio disponibile in pianta), dalla quota di lavoro e dalle condizioni atmosferiche, in particolare dal vento”.
In particolare il datore di lavoro “sceglierà il modello e la configurazione del trabattello più adatto alla natura del lavoro da svolgere, con particolare riguardo all’altezza della piattaforma di lavoro in relazione alla quota di lavorazione e agli ingombri a terra, assicurandone la stabilità mediante i sistemi previsti dal fabbricante”.
E “i fattori da considerare per la corretta scelta sono:
- natura del lavoro da svolgere (durata, quota, ripetitività, ecc.);
- caratteristiche del sito quali ad esempio:
- dimensioni;
- pendenza;
- accessibilità (presenza di scale, dimensioni dei passaggi, facilità di spostamento, ecc).
- ingombri, vincoli e sporgenze in pianta ed in altezza (ad esempio presenza di linee elettriche aeree);
- utilizzo del trabattello in presenza (uso esterno) e/o in assenza di vento (uso interno);
- altezza della piattaforma di lavoro in relazione alla quota di lavorazione;
- ingombro del trabattello comprensivo di quello di stabilizzatori, telai stabilizzatori e/o zavorre;
- idoneità della struttura sulla quale eseguire l’ancoraggio del trabattello nei casi previsti dal fabbricante.
Inoltre per la scelta di un trabattello (trabattelli e piccoli trabattelli) occorre tener conto anche della classificazione (presentata nel capitolo 6 del documento Inail), con riferimento a:
- classe di carico: “si riferisce all’entità del carico da applicare sulla piattaforma di lavoro”;
- classe di utilizzo: “si riferisce alla presenza di vento o all’assenza di vento e riguarda solo i trabattelli”;
- classe di altezza: “si riferisce alla distanza tra due piattaforme consecutive per i trabattelli e alla distanza tra il suolo e la superficie superiore della piattaforma più alta per i piccoli trabattelli”;
- classe di accesso: “si riferisce alle opzioni di accesso alla piattaforma”.
Trabattelli e sicurezza: le norme tecniche e l’evoluzione nel tempo
Il documento Inail fa continuo riferimento, ad esempio nella classificazione indicata sopra, a tre norme tecniche che riguardano i trabattelli:
- UNI EN 1004-1:2021 – Trabattelli costituiti da elementi prefabbricati – Parte 1: Materiali, dimensioni, carichi di progetto, requisiti di sicurezza e prestazionali;
- UNI EN 1004-2:2021 – Trabattelli costituiti da elementi prefabbricati – Parte 2: Regole e linee guida per la preparazione di un manuale d’istruzioni;
UNI 11764:2019 – Attrezzature provvisionali – Piccoli trabattelli su due ruote – Requisiti e metodi di prova.
Ricordando che la norma UNI EN 1004-1:2021 ha sostituito dal primo dicembre 2021 la precedente UNI EN 1004:2005, che è stata ritirata il 30 novembre 2021, cosa accade per i trabattelli fabbricati questa ultima norma?
L’intervento indica che fino al 30 novembre 2021, a discrezione del fabbricante, “potevano essere fabbricati trabattelli conformi all’una o all’altra norma e immessi sul mercato. Oltre tale data, non può essere fabbricato un trabattello conforme alla UNI EN 1004:2005”.
Tuttavia – purché nel rispetto dei requisiti imposti dal d.lgs. 81/2008 – i trabattelli che sono conformi alla UNI EN 1004:2005 possono comunque “essere utilizzati nei luoghi di lavoro, anche oltre il 30 novembre 2021”.
Si segnala che la UNI EN 1004-1: 2021 si differenzia dalla precedente norma ritirata in quanto “prevede che i trabattelli debbano essere dotati di protezione collettiva sia durante l’utilizzo sia durante le fasi di montaggio, trasformazione e smontaggio, senza la necessità quindi di utilizzare dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto”. Nel documento sono presenti altre indicazioni e suggerimenti per i fabbricanti dei trabattelli UNI EN 1004:2005.