Il Covid-19 è un coronavirus che da pochi mesi si è abbattuto sulla vita di miliardi di persone cambiandola molto velocemente. Oltre a cambiare le nostre abitudini personali ha bloccato la stragrande maggioranza delle attività commerciali, artigianali, industriali e di servizi. Ora che si ipotizzano le prime ri-aperture, si parla sempre più del Rischio Specifico Covid-19 che non è altro che un particolare Rischio Biologico che però si differenzia da quelli che siamo abituati a valutare nelle nostre attività per i seguenti fattori: 1) Alto tasso di contagiosità, 2) Letalità decisamente superiore rispetto alle normali influenze, 3) Importanti ricadute sociali.
Detto questo è evidente come tutti gli ambienti di lavoro ma anche tutti gli ambienti di vita con spazi comuni, possono essere possibili focolai. Il governo è intervenuto direttamente con provvedimenti drastici andando a chiudere la gran parte delle attività e degli spazi comuni. Chiaramente ora, nonostante l’epidemia sia ancora presente, risulta evidente che gradualmente le attività debbano riaprire per evitare ancora più gravi conseguenze economiche e sociali. Da più parti ci si chiede se il Rischio Covid-19 comporta l’aggiornamento del DVR, cioè il Documento di Valutazione dei Rischi e ci sono tesi contrastanti che in realtà, a nostro avviso, si concentrano solo sull’aspetto formale del DVR tralasciandone l’aspetto sostanziale.
Ma iniziamo per ordine, l’art.17 del D.Lgs. 81/08 ci dice che è compito del Datore di Lavoro la valutazione di tutti i rischi. Molti sostengono che il Covid-19 non è un rischio di natura professionale ma a nostro avviso questo non è assolutamente rilevante nella stesura del DVR dove normalmente non si valutano solo i rischi professionali ma anche quelli relativi all’ambiente di lavoro e anche quelli relativi a tutte le circostanze dirette e indirette riconducibili all’attività lavorativa.
Detto questo, attualmente esiste il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, con il quale il governo ha predisposto le Procedure di sicurezza di base che il Datore di Lavoro, al quale è consentito proseguire l’attività, deve attenersi. Ma questo Protocollo, che probabilmente verrà a breve ancora aggiornato con l’inizio della fase 2, deve assolutamente essere valutato in base alle caratteristiche specifiche di ogni attività che hanno importanti differenze sia a livello di tipologia di attività, di interazioni, di ambiente di lavoro e che non possono assolutamente, data la gravità del rischio, essere considerate standard. (Anche solo ad esempio la misura planimetrica della metratura calpestabile e quindi il calcolo dei clienti che possono entrare).
A nostro avviso quindi, fermo restando quanto previsto dall’Art.17 del D.Lgs. che chiede al Datore di Lavoro di valutare tutti i rischi, pare evidente che il Protocollo di Sicurezza Covid-19 debba essere integrato nel DVR già esistente, che chiaramente non deve essere rifatto nuovamente ma necessita di questi ulteriori aggiornamenti. Il Protocollo di Sicurezza Covid-19 quindi viene integrato nel DVR perché riguarda la sicurezza dei lavoratori ma è un documento anche autonomo perché regola la sicurezza dell’ambiente di lavoro nei confronti dei clienti e fornitori esterni. Inoltre dovrà essere valutata anche una rimodulazione, se necessaria, di parti del DVR esistente, soprattutto per quanto riguarda lo Stress lavoro correlato dei dipendenti e la gestione delle emergenze (incendio, terremoto, etc) che potrebbe essere diventata più problematica a causa delle misure anti-coronavirus.
Chi può redigere questo nuovo Protocollo di Sicurezza Covid-19 e integrare il DVR? Ricordiamo che la Redazione del DVR e la Valutazione dei Rischi è sempre un compito del Datore di Lavoro che può anche effettuare il tutto in piena autonomia. Quindi salvo eventuali modifiche decise a livello governativo, è lo stesso Datore di Lavoro che può occuparsene.
Se però come accade per il DVR, ci si vuole affidare ad un soggetto esterno “Esperto in Sicurezza”, questo è assolutamente lecito e anzi garantisce un maggiore sicurezza. E a nostro avviso è anche conveniente, sia per dimostrare ai clienti che si vogliono garantire i massimi standard di sicurezza, sia per evitare sanzioni, sia per evitare futuri problemi legali (immaginate se un dipendente si ammala e vi fa causa perché non avete garantito le giuste misure di sicurezza, i risarcimenti possono essere altissimi) ma soprattutto per contribuire a fermare la diffusione del virus e quindi contribuire a salvare vite umane e far rinascere il nostro Paese.
La nostra società Firmitas Srls, Centro Convenzionato per la Formazione per la Sicurezza dell’Associazione Formatori 24, con personale qualificato e formato come RSPP Esterno e con grande esperienza nella gestione dei rischi specifici offre una soluzione a 360 gradi per la gestione del Rischio Specifico Covid-19 che non si limita solo ad una mero aggiornamento burocratico del DVR ma collabora con voi nel garantire le massime condizioni di sicurezza nella vostra attività, a supervisionare eventuali attività di sanificazione, a supportarvi nella scelta e acquisti dei DPI specifici (mascherine, guanti, disinfettanti, tute), a formare il personale nell’utilizzo dei DPI (obbligo previsto dalla legge) e nella gestione di questo rischio specifico. Tutto a prezzi assolutamente ragionevoli e di favore proprio per venire incontro a tutte le attività già in difficoltà. Prezzi, che anche per la formazione del personale, sono ampiamente scontati rispetto ai prezzi standard. Nel caso foste interessati ad una consulenza preliminare gratuita e senza impegno contattaci qui.